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So.Crem

SOCIETA' VARESINA PER LA CREMAZIONE - APS

Varese

ETS iscritto dall'8.7.2022 nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, Rep. 29166.

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Destinazione delle Ceneri


Le urne cinerarie possono essere conservate nei cimiteri in apposite cellette (per le quali bisogna stipulare un contratto di concessione a pagamento) o in sepolture già in concessione alle famiglie, il tutto con le modalità ed i costi stabiliti dai regolamenti comunali. È possibile anche conferire le ceneri (in forma indistinta e senza l'urna) nel cinerario comune, nel quale vengono conservate in perpetuo a cura del comune. La scelta può essere fatta sia in vita dal defunto o, al momento della morte, dai familiari qualora, in assenza di diversa volontà del deceduto, non desiderino richiedere altra destinazione per le sue ceneri.

Possono anche essere date in affido presso il luogo di residenza di un familiare. La scelta dell'affido può essere fatta in vita dal defunto mediante espressione di volontà in forma scritta o, dopo il decesso, dal coniuge o in sua mancanza dalla maggioranza dei parenti più prossimi in grado, così come previsto dalla legge 130/2001 che ciascuna regione ha però applicato con modalità a volte non del tutto uniformi. La Regione Lombardia ha dato attuazione alla legge senza apportare alcuna modifica. L'urna deve essere conservata dall'affidatario con la massima diligenza.

L'espressione di volontà in forma scritta deve essere redatta nella forma della disposizione olografa (scritta di proprio pugno, datata e sottoscritta). La disposizione olografa qualora non depositata presso una So.Crem unitamente alla volontà di essere cremati (e in questo caso al momento della morte è immediatamente efficace), deve essere resa pubblica tramite un notaio, con conseguenti spese.

Infine, chi sceglie la cremazione ha anche la possibilità di decidere che le proprie ceneri vengano disperse in natura. La legge 130/2001 stabilisce che la volontà per la dispersione in natura deve essere decisa in vita e per iscritto dall'interessato e non può essere delegata a nessun altro. La Regione Lombardia ha dato attuazione alla legge senza apportare alcuna modifica. Come per l'affidamento la disposizione olografa qualora non depositata presso una So.Crem unitamente alla volontà di essere cremati (e in questo caso al momento della morte è immediatamente efficacie), deve essere resa pubblica tramite un notaio, con conseguenti spese.

La dispersione è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dal "Nuovo codice della strada"; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione è altresì consentita nei GIARDINI DELLE RIMEMBRANZE da realizzarsi in almeno uno dei cimiteri di ogni comune.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione (So.Crem) cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

La forma più semplice e senza aggravio di spese per garantirsi la dispersione delle proprie ceneri è quella di iscriversi alla SO.CREM, depositando presso di essa la propria volontà.

N.B. La Legge Statale 130/2001 fissa i criteri generali per cremazione e destinazione delle ceneri. Ogni regione, con propria legge e regolamento, ha dato attuazione ai criteri generali che possono presentare modalità diverse da regione a regione.


Data dell'ultimo aggiornamento di questa pagina: 3/05/23 18:41